Il contenzioso sulla retribuzione delle ferie e la connessa questione della prescrizione
Diverse aziende stanno affrontando un importante contenzioso relativo alle modalità di calcolo della retribuzione nelle giornate di ferie che, al momento, sulla base di alcuni principi generali del diritto dell'Unione Europea, le vede soccombenti.

Diverse aziende stanno affrontando un importante contenzioso relativo alle modalità di calcolo della retribuzione nelle giornate di ferie che, al momento, sulla base di alcuni principi generali del diritto dell'Unione Europea, le vede soccombenti.
Laddove i contratti collettivi disciplinano un trattamento economico per le ferie non coerente con il principio generale della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, i giudici del lavoro, chiamati ad intervenire, dichiarano nulle tutte le clausole contrattuali non in linea con la ratio delle normative comunitarie e nazionali di seguito sintetizzate.
Sulla base dei principi generali delle normative europee, la Corte di Giustizia Europea, nel tempo, si è sempre pronunciata nel senso che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali del lavoratore, è incompatibile con il diritto comunitario. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche nel periodo feriale.
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore ed una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
In sostanza, viene stabilita una sorta di “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali.