Gli obblighi per la tenuta dei libri contabili con strumenti informatici
La possibilità di tenere libri, repertori, scritture e documentazione con strumenti informatici non solleva l'organo amministrativo dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, del loro puntuale aggiornamento e della loro conservazione che consenta in qualunque momento la consultazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso avverso la condanna dell'amministratore di una s.r.l. imputato per il reato di bancarotta semplice documentale.
Il ricorrente aveva evidenziato come i libri contabili asseritamente non tenuti erano invece conservati in formato digitale e pienamente accessibili alla curatela e che il malfunzionamento dell'hard disk contenente i dati non fosse addebitabile alla sua negligenza, tanto più che era stato accertato come gli stessi dati potessero essere recuperati dal curatore o dall'autorità giudiziaria.
Secondo la Suprema Corte, la possibilità di tenere libri, repertori, scritture e documentazione con strumenti informatici non solleva l'organo amministrativo dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, del loro puntuale aggiornamento e della loro conservazione che consenta in qualunque momento la consultazione.