Forfettari, niente l’aliquota start-up se l’attività era già svolta all’estero
L'aliquota ridotta del 5% non può essere applicata al soggetto estero che, trasferitosi in Italia, apre una partita IVA per continuare a svolgere la medesima attività già praticata all'estero.

Nell'ambito del regime forfettario, l'aliquota ridotta del 5% riconosciuta alle nuove attività non può essere applicata al soggetto estero che, trasferitosi in Italia, apre una partita IVA per continuare a svolgere la medesima attività già praticata all'estero.
Nel caso in esame, l'istante, residente in un Pese extra UE dove ha svolto per più di un triennio l'attività di lavoro autonomo di designer, intende trasferire la propria residenza in Italia, per qui aprire partita IVA (dopo aver chiuso la partita IVA estera) e svolgere la medesima attività di designer nei confronti dei medesimi clienti.
Per il Fisco, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5%, non può essere assimilata ad una «nuova iniziativa» l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'attività, che mantiene le medesime caratteristiche, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero. L'istante, potrà accedere al regime forfettario fruendo dell'imposta sostitutiva “ordinaria” al 15%. Ferma la necessità che la persona trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato residente, ai fini fiscali, per l'anno in corso.