FIS: l’Inps fissa i criteri per l’accesso agli interventi straordinari
L'Inps, con la Circolare 5 ottobre 2022 n. 109 delinea i criteri e i requisiti per l'accesso alle integrazioni salariali erogate dal FIS in caso di interventi e causali straordinarie, ripercorrendo la normativa e la disciplina oggi vigente.

Il provvedimento Inps Circ. n. 109/2022 interviene a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di ammortizzatori sociali e in particolare in merito alla corretta applicazione delle causali da adottare nel caso in cui le aziende siano destinatarie del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Destinatari
La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la tipologia e la durata della prestazione assicurata dallo stesso FIS che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, può riconoscere l'assegno di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali.
Queste le indicazioni dell'Inps per i criteri da adottare al fine delle richieste di intervento di integrazione salariale straordinaria per le aziende nei confronti delle quali è applicabile il FIS
Riorganizzazione aziendale
L'intervento del FIS a favore dei datori di lavoro si attua al fine di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all'interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.
Rientrano nell'ambito della riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione.
Questi i criteri necessari.
Il programma di riorganizzazione aziendale deve:
- permettere di fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione.
- contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione di cui al precedente punto e riguardanti l'unità produttiva interessata dagli interventi e il relativo importo complessivo;
- essere, comunque, finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze (per recupero occupazionale si intende, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario di lavoro, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze);
- contenere indicazioni relative all'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.