Finanziamento dell'impresa in crisi: quando scatta la concessione abusiva del credito?

Se la banca dimostra di aver assunto un rischio non irragionevole, è esente da responsabilità. In caso contrario, è possibile chiedere il risarcimento dei danni

Finanziamento dell'impresa in crisi: quando scatta la concessione abusiva del credito?

In caso di finanziamento eseguito al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi, il finanziatore dell'impresa (nel caso concreto la Banca) è esente dalla responsabilità per concessione abusiva di credito quando ha assunto, secondo una valutazione ex ante, un rischio non irragionevole di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato dell'impresa, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.

Nel caso contrario, se dal finanziamento discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa, il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro il finanziatore per chiedere il risarcimento del danno diretto all'impresa e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio per perdita della garanzia patrimoniale.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24725 depositata il 14 settembre 2021.

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