Se la banca dimostra di aver assunto un rischio non irragionevole, è esente da responsabilità. In caso contrario, è possibile chiedere il risarcimento dei danni
In caso di finanziamento eseguito al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi, il finanziatore dell'impresa (nel caso concreto la Banca) è esente dalla responsabilità per concessione abusiva di credito quando ha assunto, secondo una valutazione ex ante, un rischionon irragionevole di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato dell'impresa, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.
Nel caso contrario, se dal finanziamento discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa, il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro il finanziatore per chiedere il risarcimento del danno diretto all'impresa e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio per perdita della garanzia patrimoniale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24725 depositata il 14 settembre 2021.