La Cassazione specifica che la misura, nel caso in cui non si configuri un concorso, non può scattare nei confronti dell'emittente per l'importo avente valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture.
Niente confisca nei confronti dell'emittente per l'importo del profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti. La Terza Sezione Penale della Cassazione ha evidenziato come la misura, nel caso in cui non si configuri un concorso, non possa scattare nei confronti dell'emittente per l'importo finanziario avente valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture. La confisca scatterà solo per il compenso da lui conseguito.
La Corte ha affermato che, in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. In tema di reati tributari, inoltre, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione per operazioni inesistenti non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta né per l'emittente, né per il destinatario dei documenti fittizi.