Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti: ultime novità

Come viene determinato lo sgravio contributivo per i dipendenti con retribuzione mensile entro i € 2.692 se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso dell'anno? E in caso di quattordicesima?

Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente (inclusi i rapporti di apprendistato ed esclusi i rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari allo 0,8%. Ciò a condizione che la retribuzione imponibile - parametrata su base mensile per 13 mensilità - non ecceda l'importo mensile di € 2.692, maggiorato del rateo di tredicesima.

La percentuale di esonero è stata recentemente innalzata al 2% ma solo per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima o i relativi ratei).

Se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso dell'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di € 224 (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Nel caso in cui, nel corso del mese, il rapporto di lavoro subisca delle modifiche (ad esempio ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato) il massimale del singolo mese di competenza deve comunque tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Nel caso in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel 2022, gli siano state erogate le ultime competenze (ad esempio, residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive), su tali ultime competenze l'esonero non può trovare applicazione.

Nel mese di erogazione dell'eventuale quattordicesima, la riduzione contributiva può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della stessa o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di € 2.692.

 

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