Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti: ulteriori chiarimenti

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni riferiti allo sgravio contributivo dello 0,8% (innalzato al 2% dal Decreto Aiuti bis) spettante ai lavoratori dipendenti con retribuzione non eccedente l'importo mensile di € 2.692.

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti: ulteriori chiarimenti

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente (inclusi i rapporti di apprendistato ed esclusi i rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari allo 0,8%. Ciò a condizione che la retribuzione imponibile - parametrata su base mensile per 13 mensilità - non ecceda l'importo mensile di € 2.692, maggiorato del rateo di tredicesima.

Successivamente, il DL Aiuti bis  ha innalzato tale esonero al 2% ma solo per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima o i relativi ratei).

L'INPS, ferme restando le indicazioni già fornite con Circ. INPS 22 marzo 2022 n. 43, interviene con ulteriori chiarimenti utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fornisce istruzioni operative per la corretta fruizione dell'esonero.

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità

La Legge di Bilancio 2022 prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione di € 2.692 debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Ma cosa accade se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso dell'anno?

Per evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d'anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di € 224 (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Il medesimo ragionamento vale nel caso di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l'importo di € 224 per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

Determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nel caso in cui, nel corso del mese, il rapporto di lavoro subisca delle modifiche (ad esempio ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato) il massimale del singolo mese di competenza deve comunque tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

L'esonero contributivo in esame, pertanto, se il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non eccede l'importo mensile di € 2.692, può essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

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