Esenzione IMU doppia per i coniugi in comuni diversi
Il presupposto per il versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) è il possesso di immobili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze

Secondo le norme vigenti, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Pertanto, ai fini dell’esenzione IMU, l'abitazione principale è definita come quella in cui si realizza la contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare.
Tale norma è stato dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, in quanto definisce una misura fiscale che penalizza coloro che, formalizzando il loro rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire un'unione civile.
La causa
Il fatto riguarda un contribuente che ha rivendicato il diritto all'esenzione IMU sul presupposto che l'immobile costituisca la residenza anagrafica e la dimora abituale dell'intero nucleo familiare; il Comune ha negato tale diritto perché il nucleo familiare non risulta risiedere “interamente” nel medesimo immobile, poiché il coniuge ha trasferito la propria residenza in un comune diverso.
La decisione
La Corte ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 c. 2 DL 201/2011 nella parte in cui prevede che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Il disposto normativo, a parere dei giudici, dovrebbe così disporre: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Viene, quindi, eliminato il riferimento al nucleo familiare.
Conseguentemente, si determina l'illegittimità anche del periodo successivo del medesimo c. 2, che nella formulazione vigente prevede che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
La pronuncia della Corte, pertanto, ammette la doppia esenzione IMU per i coniugi che risiedono e hanno dimora abituale in comuni diversi.