Diligenza del collegio sindacale di società dotate di funzioni di controllo interno

Il collegio sindacale è, in ogni caso, tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sull'operato dei soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali.

Diligenza del collegio sindacale di società dotate di funzioni di controllo interno

La Cassazione, intervenuta sul ricorso di un membro del collegio sindacale di una società di investimenti sanzionato dalla Consob per aver omesso il controllo sulle modalità operative di vendita dei titoli azionari nonostante i profili di criticità legati ai volumi e alla sistematicità delle operazioni portate all'attenzione del consiglio di amministrazione ai fini dell'autorizzazione statutariamente prevista, ha affermato che l'obbligo di diligenza dei sindaci non può ritenersi attenuato per la presenza di funzioni aziendali di controllo interno, le quali hanno soltanto un ruolo di ausilio e di supporto per il collegio sindacale.

La Corte ha puntualizzato che il collegio sindacale è, in ogni caso, tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sull'operato dei soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali e a riscontrare la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale, delle procedure e dei processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie o carenze. Tale controllo non è solo postumo, suscettibile di concretarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari ed assembleari invalide, ovvero di ricorrere all'autorità giudiziaria ma deve essere anche di natura preventiva, onde percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società.

In una società di investimenti, in particolare, i membri del collegio sindacale hanno un obbligo di vigilanza che è posto sia a salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori sia della verifica dell'adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare.

Il dovere di informarsi dei sindaci non va rimesso, quindi, nella sua concreta operatività:

  • alle eventuali indicazioni fornite dalle funzioni di controllo interno;
  • alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, poiché anche i sindaci devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Sono, perciò, indubbiamente responsabili i sindaci ove omettano (o esplichino in modo inadeguato) il controllo sull'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente.

L'omesso esercizio delle funzioni di controllo è imputabile a tutti i sindaci in mancanza di prova che i singoli si siano diligentemente attivati nell'assolvimento dei propri doveri con riferimento ai singoli settori dell'attività bancaria in cui si erano manifestate criticità, in modo da prevenire la commissione delle gravi violazioni emerse in sede ispettiva. La responsabilità individuale dei singoli componenti degli organi collegiali degli istituti di credito discende dall'applicazione della disciplina del concorso di persone nell'illecito amministrativo secondo cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione di legge, salvo che sia diversamente stabilito.

 

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