Deindicizzazione e diritto all'oblio
La Cassazione ha chiarito un importante principio relativo all'estensione territoriale degli ordini di deindicizzazione emessi dalle autorità di controllo e agli effetti che tali ordini possono produrre anche sui motori di ricerca degli Stati extra UE.

Secondo i giudici di legittimità, per dare attuazione al diritto all'oblio, è facoltà sia del Garante Privacy sia dei giudici ordinare (in conformità al diritto UE) al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale, ossia la rimozione degli URL riferibili all'interessato nelle versioni dei motori di ricerca diffuse in tutto il mondo e non solo in quelle degli Stati membri della UE.
Con una recente pronuncia, la Cassazione afferma che, alla base di tale decisione, ci deve essere un bilanciamento tra gli interessi e i diritti coinvolti, e, nello specifico, tra il diritto della persona alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'informazione.
Tale valutazione, tuttavia, va fatta «secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano ed europeo», senza dunque badare alle regole vigenti nei Paesi extra UE. È vero che, in tal modo, si potrebbero delineare conflitti con gli ordinamenti di altri Stati e le decisioni delle loro giurisdizioni potenzialmente contrastanti con quelle della UE e italiane; si tratta, però, di un'obiezione e di una controindicazione di mero fatto che non incide sull'ammissibilità astratta dell'ordine, ma semmai sulla sua effettiva possibilità di esecuzione e sul riconoscimento della decisione italiana in altri ordinamenti.