Decreto Liquidità, sì al sequestro per false dichiarazioni

Possibile il sequestro ai danni del professionista che ha falsato la dichiarazione per ottenere il prestito anti-Covid.

Decreto Liquidità, sì al sequestro per false dichiarazioni

Per il professionista che dichiara il falso per ottenere il prestito anti-Covid si può configurare l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

La Cassazione ha reso definitivo il sequestro preventivo ai danni di un revisore contabile; secondo la Guardia di Finanza, i dati erano stati falsati e la somma erogata dalla banca era quindi superiore a quanto poteva essere attribuito al contribuente. Secondo i giudici di legittimità, l'impostazione seguita nell'ordinanza impugnata era corretta. La consumazione del reato segue il principio generale secondo cui detto reato si considera consumato nel luogo e nel momento in cui è avvenuto il conseguimento indebito dell'erogazione.

Secondo la Suprema Corte, lo schema contrattuale, come regolato dal c.d. Decreto Liquidità, fa sì che la mendace dichiarazione sul fatto che l'attività professionale era stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica e sui requisiti dimensionali dell'attività anche attraverso la produzione di falsa dichiarazione dei redditi non costituisca raggiro integrante una truffa con l'inganno del solo finanziatore - dato che quest'ultimo non era tenuto a svolgere alcun accertamento sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni - e non può quindi essere ritenuto indotto in errore rispetto a un accertamento delle condizioni richieste per l'accesso alla garanzia di stato (demandato a una fase successiva all'erogazione del mutuo).

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