Da maggio addio mascherine

Restano pochi obblighi e in generale le mascherine sono soltanto consigliate.

Da maggio addio mascherine

Dal 1° maggio 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, le mascherine saranno obbligatorie solamente in alcuni luoghi specifici.

Per i luoghi di lavoro, il loro utilizzo rimane solo raccomandato, ma non obbligatorio, come per tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico non espressamente elencati.

Quali sono, quindi, i luoghi e i servizi per i quali non è ancora consentito abbandonare la mascherina?

Mezzi di trasporto

È obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2 per accedere e utilizzare:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

 

Spettacoli, sale teatrali e competizioni sportive

Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2 anche per lo svolgimento al chiuso di:

  • spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e simili;
  • eventi e competizioni sportive.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencati sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo.

Strutture sanitarie e socio-sanitarie

È altresì obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di:

  • strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza);
  • residenze sanitarie assistite (RSA);
  • hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Anche in questo caso, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

 

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