Crisi, l'impresa insolvente resta fuori dalla composizione negoziata
L'accesso alla composizione negoziata della crisi è riservato alle imprese che, al momento della nomina dell'esperto, rischiano l'insolvenza futura e non a quelle già insolventi

È escluso che possano accedere alla composizione negoziata della crisi - e di conseguenza al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio - le imprese che si trovano già in stato di insolvenza al momento della richiesta di nomina dell'esperto e pertanto va disposta anche la revoca delle misure protettive.
Ad affermarlo è il Tribunale di Siracusa in una sentenza dello scorso 14 settembre 2022 in materia di accesso alla composizione negoziata della crisi e, conseguentemente, alle misure protettive richieste in sede di richiesta di nomina dell'esperto.
Il tribunale parte dal principio che la composizione negoziata della crisi non integra una vera e propria procedura concorsuale e, pertanto, non è previsto alcun vaglio di ammissibilità da parte dell'autorità giudiziaria. Nondimeno, prosegue, la legge definisce le condizioni di accesso alla composizione negoziata e, conseguentemente alla richiesta delle misure protettive. Questo vuol dire che il tribunale, ogni volta che è chiamato a pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive, non può prescindere da una previa deliberazione in merito alla sussistenza delle condizioni di accesso.
La condizione di accesso alla composizione negoziata individuata dalla legge è “la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza della società”. Per probabilità d'insolvenza si deve intendere il “rischio di una futura insolvenza”, in chiave quindi prospettica, che è incompatibile con una insolvenza attuale, anche se non accertata.