Crisi di impresa, modello 231 e adeguati assetti organizzativi
Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi si è riacceso il dibattito sugli adeguati assetti organizzativi dell'impresa e sulle loro funzioni.

La recente entrata in vigore del Codice della Crisi ha dato nuova linfa al dibattito sugli “adeguati assetti organizzativi”. L'argomento è fisiologicamente correlato al tema dei modelli organizzativi.
Norme del Codice della crisi sugli adeguati assetti organizzativi
Dalla lettura congiunta delle norme del nuovo Codice emerge, da un lato, che l'obbligo di istituzione di assetti organizzativi adeguati è posto esclusivamente in capo agli amministratori; dall'altro, che detto obbligo è funzionale anche (ma non solo) alla tempestiva rilevazione della crisi. Quanto al contenuto dell'obbligo, giova richiamare le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC che definiscono “adeguato” un assetto organizzativo se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale.
Raccordo tra Codice della Crisi e sistema 231 Il quadro sinteticamente descritto non può non evocare quanto disposto dagli art. 6 D.Lgs. 231/2001 e art. 7 D.Lgs. 231/2001 in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente. Certamente la locuzione “assetto organizzativo” inquadra un concetto più ampio rispetto al modello previsto dal D.Lgs. 231/2001, che peraltro ricomprende. In ragione di quanto osservato in relazione alla definizione di “assetto organizzativo”, infatti, l'adozione di un modello organizzativo appare una scelta coerente con gli obiettivi del legislatore, sia in relazione all'esigenza di dotare l'impresa di una struttura organizzativa compatibile rispetto alla natura, alle dimensioni e alla complessità della stessa, sia al fine di garantire che i poteri e le funzioni siano assegnati ed effettivamente esercitati a livelli appropriati di competenza e responsabilità. In altre parole, le disposizioni del Codice della Crisi rafforzano un approccio ormai consolidato che, superando la visione dell'adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 esclusivamente in chiave di esenzione da responsabilità, inquadra gli stessi come strumenti di previsione e controllo che possono essere ricompresi nel perimetro applicativo di altre norme civilistiche già a partire dalla riforma del diritto societario del 2003.