Credito fondiario, le somme attribuite in mancanza di insinuazione al passivo

Il creditore fondiario (ossia, la banca) può iniziare o proseguire le azioni esecutive sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari anche dopo che è stato dichiarato il fallimento del debitore.

Credito fondiario, le somme attribuite in mancanza di insinuazione al passivo

Secondo la legge, il creditore fondiario (ossia, la banca) può iniziare o proseguire le azioni esecutive sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari anche dopo che è stato dichiarato il fallimento del debitore. Tale procedimento esecutivo individuale non si pone in contrasto con la procedura esecutiva fallimentare ma va invece coordinata con essa.

La cassazione, infatti, sottolinea come l'assegnazione delle somme disposta dal giudice dell'esecuzione individuale ha carattere provvisorio e il creditore, per poter ottenere il ricavato della vendita dei beni su cui grava l'ipoteca, deve necessariamente presentare istanza di amissione al passivo fallimentare: solo se vi è ammissione al passivo del fallimento il giudice fallimentare può effettuare la graduazione dei crediti e il giudice dell'esecuzione individuale può attribuire al creditore il ricavato della vendita nei limiti del provvedimento di ammissione, disponendo la restituzione del residuo al fallito.

In mancanza di ammissione al passivo fallimentare (per il fatto che il debitore non ha presentato la domanda oppure il credito non è stato ammesso), la giurisprudenza è generalmente concorde nel ritenere che l'intero ricavato della vendita debba essere rimesso agli organi della procedura fallimentare, per essere distribuito in tale sede.

Eccezionalmente, se il giudice dell'esecuzione individuale, pur a conoscenza della dichiarazione di fallimento, approva il progetto di distribuzione e successivamente lo esegue senza che vi sia stata una insinuazione al passivo del creditore fondiario, la cassazione ritiene che la concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate sia intangibile e ciò per i seguenti motivi:

  • i provvedimenti del giudice dell'esecuzione una volta attuati sono irrevocabili;
  • il procedimento esecutivo è improntato al rispetto dei contrapposti interessi delle parti prevedendo rimedi processuali utili ad assicurare la legittimità della procedura, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.

 

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