Crediti di lavoro, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto
Il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è conformato al nuovo orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.
La disciplina più recente e il nuovo orientamento giurisprudenziale
Le ultime novità legislative in materia hanno comportato, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un'applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria, ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso. Da qui, il nuovo orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022) secondo cui “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre (…) dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Fa eccezione a tale principio di diritto il pubblico impiego, nel cui ambito il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Ripercussioni sulla diffida accertativa
Alla luce del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione, l'Ispettorato del Lavoro dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.