COVID-19: stop all'obbligo vaccinale per i sanitari
L'obbligo di vaccinazione termina il 1° novembre 2022 e non più il 31 dicembre 2022 come precedentemente previsto.

Il Governo è già intervenuto sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario nonché sull'obbligo di utilizzo delle mascherine in ospedali e strutture socio-sanitarie modificando:
- il termine dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse socio-sanitario;
- il termine per la relativa sospensione dal servizio in caso di mancato adempimento dell'obbligo;
- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno degli ospedali e delle strutture socio-sanitarie.
Cosa cambia in materia di obbligo vaccinale?
È previsto che:
1) l'obbligo di vaccinazione termini il 1° novembre 2022 (in precedenza 31 dicembre 2022). Decade, di conseguenza, anche l'essenzialità del requisito della vaccinazione per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati;
2) in materia di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, ne viene disposta l'efficacia non oltre il 1° novembre 2022 (originariamente 31 dicembre 2022);
3) dal 1° novembre 2022 (originariamente 31 dicembre 2022) l'adempimento dell'obbligo vaccinale non è più requisito per l'iscrizione per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali;
4) sia anticipato al 1° novembre 2022 anche il termine (in precedenza fino al 31 dicembre 2022) per l'obbligo vaccinale di tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Cosa cambia in materia di obbligo di utilizzo delle mascherine?
Dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022, con l'Ordinanza 31 ottobre 2022, il ministero della Salute ha previsto la proroga dell'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Rimangono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.