COVID-19: dal 1° luglio, nuove regole nei luoghi di lavoro
Quali sono le regole stabilite dall'ultimo Protocollo condiviso tra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali datoriali e dei lavoratori? Vige ancora l'obbligo di mascherina?

Il Governo e le parti sociali hanno aggiornato le misure di sicurezza vigenti sui luoghi di lavoro per contrastare la diffusione del virus COVID-19. Il nuovo Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi, alla luce dell'attuale situazione pandemica.
Disposizioni sulla mascherina nei luoghi di lavoro
In generale è stato ribadito che l'utilizzo della mascherina risulta una misura di protezione importante per la tutela della salute dei lavoratori.
Si ricorda che il datore di lavoro ha sempre l'obbligo, in qualunque contesto lavorativo, di analizzare i rischi e valutare la necessità, e quindi l'obbligo, dell'utilizzo della mascherina.
Si deve, pertanto, procedere all'eventuale individuazione dei gruppi di lavoratori cui fornire la mascherina, in base alle specifiche mansioni ed al contesto lavorativo, tenendo conto dei possibili lavoratori fragili. Altro elemento importante è che l'unico effettivo dispositivo di protezione individuale, menzionato all'interno del Protocollo, è la mascherina FFP2 o superiore (non viene mai citata la mascherina chirurgica).
Obbligo di rivedere il protocollo aziendale
I datori di lavoro devono aggiornare il Protocollo condiviso all'interno dei propri luoghi di lavoro.
Per cui, ogni azienda deve rivedere le proprie procedure ed aggiornare la documentazione con l'applicazione delle nuove misure di prevenzione e protezione previste.
Altri obblighi
Tra gli ulteriori obblighi si segnala:
- favorire accessi ed uscite scaglionate dalle zone comuni, riducendo il transito e la permanenza negli spazi comuni (mense, spogliatoi, ecc.), contingentando ove possibile l'accesso. Prevedere in tali aree una ventilazione continua;
- se possibile misurare la temperatura all'accesso e obbligo di rimanere al proprio domicilio se la temperatura corporea supera i 37,5°C;
- rimane vigente la sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili, anche in assenza del medico competente aziendale;
- incentivare sia il costante ricambio d'aria (anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata) sia l'adozione di misure di igiene personali, soprattutto per le mani, fornendo idonei detergenti e sanificanti facilmente accessibili;
- favorire l'utilizzo della modalità di lavoro agile, per le mansioni possibili soprattutto per i lavoratori fragili.
Comitato di verifica
Si ricorda la costituzione in azienda del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo, con la partecipazione non solo del RLS, ma anche delle rappresentanze sindacali aziendali.
Fino a quando rimangono in vigore le nuove regole?
Salvo mutamenti, il nuovo protocollo verrà ridiscusso entro il 31 ottobre 2022.