Cooperative, conseguenze della perdita della qualifica di mutualità prevalente
Per la Cassazione la società cooperativa che perda i requisiti di mutualità prevalente a causa della modifica o della soppressione delle clausole antilucrative non ha l'obbligo di devolvere il patrimonio al fondo mutualistico di appartenenza

La Cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 23602 del 28 luglio 2022, sul ricorso di un Fondo Mutualistico secondo cui la modificazione o la soppressione delle clausole c.d. antilucrative determinerebbe in capo alla società cooperativa deliberante l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in favore del fondo mutualistico di appartenenza (ovvero a favore della ricorrente).
La Suprema Corte ha, a tale proposito, enunciato il principio di diritto per cui la perdita dei requisiti di mutualità prevalente non comporta tale obbligo, obbligo che, secondo la Corte, che non può trovare alcuno spazio nell'assetto attuale che il legislatore della riforma societaria ha voluto imprimere alla materia. Per i giudici, infatti, la disciplina in base alla quale la soppressione da parte della società cooperativa delle clausole antilucrative obbliga la stessa a devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati in favore del fondo mutualistico di appartenenza, deve reputarsi, a seguito della riforma del diritto societario, implicitamente abrogato, giacché detto effetto si produce soltanto nel caso in cui la società deliberi la propria trasformazione.
Nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, è previsto solo che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.