Cooperative al test di convenienza dal 2022

Dal 1° gennaio 2022 conviene costituirsi in cooperativa per evitare la perdita del lavoro e godere di vantaggiose agevolazioni contributive.

Cooperative al test di convenienza dal 2022

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022  potrà essere riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resterà comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura non è nuova nel panorama delle agevolazioni: già altre volte il Legislatore è intervenuto a favore dei lavoratori coinvolti in crisi di aziende permettendo, in caso di costituzione in cooperativa dei lavoratori interessati, il godimento anticipato delle misure al sostegno al reddito (NASPI) agevolando così l'auto-imprenditorialità e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata al fine di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.

La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASPI si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

La cooperativa neo-costitutita potrà godere dei benefici anche quando l'attività derivi da trasferimento d'impresa, cessione e/o affitto di azienda dal precedente datore di lavoro.

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