Controllo indiretto dei tempi di lavoro senza autorizzazione sindacale
La condotta antisindacale all'interno di un'azienda può assumere diverse forme, dall'installazione di uno strumento di controllo al trasferimento di un rappresentante sindacale aziendale.

La condotta antisindacale all'interno di un'azienda può assumere diverse forme, dall'installazione di uno strumento di controllo al trasferimento di un rappresentante sindacale aziendale
La condotta antisindacale all'interno di un'azienda può assumere diverse forme, dall'installazione di uno strumento di controllo senza l'autorizzazione dei sindacati al trasferimento di un rappresentante sindacale aziendale in violazione della procedura stabilita dalla Legge.
Una recente sentenza del Tribunale di Ragusa analizza questi due aspetti, accogliendo le tesi dei lavoratori e condannando il datore di lavoro.
Il tribunale argomenta l'accoglimento dei 2 motivi esposti rilevando che:
- all'interno del software gestionale i dipendenti devono indicare, analiticamente e per ciascuna operazione, i tempi di lavoro e quelli di inattività. Ciò che il ricorrente lamenta non è la registrazione in sé di tali tempi di inattività, quanto, piuttosto, il fatto che il programma impone di annotare il nominativo del singolo operatore che ha interrotto la lavorazione e, soprattutto, la circostanza che l'azienda utilizza questi dati, visibili da remoto, per controllare a distanza il rendimento individuale di ciascun dipendente addetto al reparto e, in funzione di ciò, riconoscere penalità o premialità.
Date le specifiche modalità di funzionamento del software, dalle quali indirettamente deriva la possibilità di controllare la performance lavorativa dei dipendenti, non può prescindersi dalla consultazione sindacale;
- il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza; a nulla sono valse le ragioni del datore di lavoro, il quale sostiene che il trasferimento sia giustificato da esigenze produttive e non abbia alcun connotato ritorsivo.
In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ordina di avviare un'interlocuzione con le rappresentanze sindacali per concordare le modalità di utilizzo dei dati registrati dal software gestionale, di riassegnare il dipendente trasferito alla sede originaria e, se persiste l'esigenza aziendale di trasferirlo, di richiedere preventivamente il nulla-osta al sindacato di appartenenza.