Contribuzione NASPI per le cooperative agricole: come cambiano le aliquote?
Dal 2022 le cooperative agricole sono tenute al versamento della contribuzione NASPI, con conseguente venir meno della contribuzione per la disoccupazione agricola: ecco il corretto importo da versare
Dal 1° gennaio 2022 anche le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASPI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo.
L'obbligo contributivo sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
Di conseguenza, le sopracitate cooperative non devono più versare l'aliquota contributiva del 2,75% relativa alla disoccupazione agricola.
Quali conseguenze per la contribuzione?
L'assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASPI e il contestuale venire meno dell'obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola comporta la ridefinizione delle seguenti contribuzioni:
- la riduzione complessiva dell'ulteriore 0,40% si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso UniEmens, sezione “Datori di lavoro privati”;
- nell'ambito di queste ultime contribuzioni verrà applicato anche l'esonero nella misura dell'1%.
Le nuove aliquote
L’INPS ha modificato le tabelle n. 4 e n. 7 All. Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 31 eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati e, di conseguenza, le nuove aliquote complessive risultano nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.
L'aliquota contributiva dello 0,30% per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è gestita nella sezione del flusso UniEmens dei datori di lavoro privati.