Contratto di apprendistato di I° livello: ecco le novità

Il ministero del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni in riferimento alle ultime disposizioni in materia di apprendistato di primo livello, anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell'UE.

Contratto di apprendistato di I° livello: ecco le novità

Il ministero del Lavoro ha fornito interpretazioni univoche della normativa vigente allo scopo di favorire l'applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome - per gli aspetti regolatori di propria competenza - di fissare ulteriori requisiti in materia.

L'apprendistato in Italia

L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile. Si articola in tre tipologie:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

- apprendistato professionalizzante;

- apprendistato di alta formazione e ricerca.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Finalità, durata e formazione

Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti ed inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un'impresa che eroga la “formazione interna”.

Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Il doppio status dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative

Nel contratto di apprendistato di primo livello, l'apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un'esperienza diretta di lavoro - un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l'istituzione formativa e, in parte, presso l'impresa.

La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari.

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta all'apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria.

Apprendistati transregionali

In caso di assunzione dell'apprendista da parte di un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una Regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, dal punto di vista degli accertamenti ispettivi la transregionalità non è ostativa , in quanto non ci sono limiti territoriali per l'operato dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

news più recenti

Mostra di più...