Consenso privacy e comunicazioni commerciali
Illeciti i trattamenti di dati personali per finalità di marketing nei confronti di interessati che, in precedenza, non avevano fornito o avevano ritirato tale consenso.

Sono illeciti i trattamenti di dati personali consistenti nell'invio di comunicazioni elettroniche (ad esempio: SMS, MMS o posta elettronica) volte a richiedere il consenso per finalità di marketing nei confronti di interessati che, in precedenza, non avevano fornito o avevano ritirato tale consenso.
Infatti, il consenso a ricevere comunicazioni commerciali deve essere manifestato al momento della stipula del contratto o al momento della richiesta di un servizio.
Se l'utente non lo presta in tale occasione, l'invio di successive comunicazioni (di qualunque tipo esse siano) finalizzate al rilascio dello stesso è illegittimo.
In particolare, la cassazione equipara la mancanza del consenso al dissenso, con le seguenti conseguenze:
- nel caso in cui il consenso alle campagne di marketing non sia stato anteriormente prestato, deve ritenersi che lo stesso sia stato semplicemente già negato al momento del contratto;
- ogni successiva attività integrata da comunicazioni automatizzate, volte a farne mutare il senso, diventa essa stessa un'interferenza illegittima, poiché finalizzata a commercializzare il servizio aggiuntivo, nonostante la mancanza del consenso esplicito che legittimerebbe tale trattamento di dati.