Concordato preventivo omologato, quale disciplina si applica al reclamo?

Secondo i giudici di Venezia, al reclamo contro l'omologazione del concordato preventivo non può applicarsi la disciplina che regola il reclamo contro i decreti del tribunale nemmeno se verte su un contenuto accessorio del concordato.

Concordato preventivo omologato, quale disciplina si applica al reclamo?

Al reclamo contro l'omologazione del concordato preventivo non può applicarsi la disciplina che regola il reclamo contro i decreti del tribunale nemmeno se verte su un contenuto accessorio del concordato. È quanto emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata lo scorso 23 giugno 2022.

Nel caso di specie, una società propone reclamo contro il decreto di omologa del concordato preventivo, lamentando che il tribunale ha omesso di disporre l'accantonamento delle somme relative al proprio credito.

Considerando l'accantonamento alla stregua di un elemento accessorio del concordato, la società propone reclamo secondo la disciplina che regola il reclamo contro i decreti del tribunale (art. 26 L.Fall.), al posto della disciplina specifica dettata per il reclamo contro l'omologazione del concordato (ai sensi dell'art. 183 L.Fall.).

Secondo la Corte d'appello di Venezia, tuttavia, l'accantonamento delle somme relative la credito non può essere considerato alla stregua di un elemento accessorio del concordato, posto che si tratta comunque di un aspetto che implica una valutazione sulla complessiva fattibilità del concordato e, conseguentemente, il rimedio è pur sempre il reclamo contro l'omologazione del concordato (ai sensi dell'art. 183 L.Fall.).

La Corte inoltre prosegue statuendo che non si può operare una distinzione tra i mezzi di impugnazione del decreto di omologa a seconda del contenuto principale o accessorio delle doglianze, ciò in quanto il reclamo contro l'omologazione del concordato (ai sensi dell'art. 183 L.Fall.) rappresenta il rimedio specifico a cui lo stesso articolo (art. 26 L.Fall.) che disciplina il reclamo contro i decreti del tribunale rimanda, senza possibilità di alcuna sovrapposizione degli strumenti di gravame.

In ogni caso, conclude la Corte d'appello, anche se si volesse considerare configurabile in astratto l'applicabilità dell'art. 26 L.Fall., questo potrebbe valere per chi è estraneo al procedimento e non certo per il soggetto che, avendo proposto opposizione all'omologa del concordato, rientra fra i destinatari del decreto che quella procedura conclude.

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