Concordato con riserva: limiti alla proroga dei termini per Covid-19

I Tribunali discutono sull'applicazione della normativa emergenziale alle imprese che hanno aperto la procedura dopo la diffusione della pandemia.

Concordato con riserva: limiti alla proroga dei termini per Covid-19

Nei procedimenti di concordato con riserva pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore che ha già ottenuto una proroga del termine per presentare la documentazione può, entro 5 giorni dalla scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni quando questa è necessaria a causa di fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza da Covid-19.

Secondo il Tribunale di Siracusa, il carattere emergenziale della proroga va individuato esclusivamente nella prevedibilità o meno per l'imprenditore degli effetti della pandemia e, pertanto, possono ottenere la proroga solo le imprese che si trovavano già in procedura concordataria e avevano già beneficato della proroga termine nel mese di aprile dell'anno 2020.

Secondo il Tribunale di Milano, invece, è possibile la concessione della proroga anche alle imprese che hanno aperto la procedura dopo la diffusione della pandemia, purché siano sopravvenuti fatti legati al Covid-19 che impediscano una celere definizione del contenuto del piano e della proposta.

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