I Tribunali discutono sull'applicazione della normativa emergenziale alle imprese che hanno aperto la procedura dopo la diffusione della pandemia.
Nei procedimenti di concordatocon riserva pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore che ha già ottenuto una proroga del termine per presentare la documentazione può, entro 5 giorni dalla scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni quando questa è necessaria a causa di fattisopravvenuti per effetto dell'emergenza da Covid-19.
Secondo il Tribunale di Siracusa, il carattere emergenziale della proroga va individuato esclusivamente nella prevedibilità o meno per l'imprenditore degli effetti della pandemia e, pertanto, possono ottenere la proroga solo le imprese che si trovavano già in procedura concordataria e avevano già beneficato della proroga termine nel mese di aprile dell'anno 2020.
Secondo il Tribunale di Milano, invece, è possibile la concessione della proroga anche alle imprese che hanno aperto la procedura dopo la diffusione della pandemia, purché siano sopravvenuti fatti legati al Covid-19 che impediscano una celere definizione del contenuto del piano e della proposta.