Conciliazione vita-lavoro: dal 13 agosto novità per congedi

Ai blocchi di partenza le novità in tema di congedo di paternità obbligatorio, diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste e accesso preferenziale allo smart working per i lavoratori con figli di età inferiore a 12 anni.

Conciliazione vita-lavoro: dal 13 agosto novità per congedi

Dal 13 agosto entrano in vigore le novità previste dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Vediamole in sintesi

Congedi di paternità tra nuove definizioni e conferme

Il nuovo “congedo di paternità” è ora qualificato come  “l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità”

È confermata la durata massima del congedo obbligatorio per il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario), fissata in 10 giorni lavorativi fruibili nel periodo che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Il congedo non è frazionabile ad ore e può essere utilizzato anche in via non continuativa. Per tale periodo è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Variazioni alla durata dai congedi

Cambia la durata complessiva del congedo parentale che viene fissata a 11 mesi in caso di nucleo familiare monoparentale ossia composto da un solo genitore, ovvero in caso di genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio. In tal caso l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

È estesa adesso fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino all'ottavo anno), l'indennità pari al 30% dei congedi parentali. Anche l'indennità prevista per i casi di adozione e affidamento (art. 36, comma 3) sarà corrisposta entro 12 anni (non più 6) dall'ingresso del minore in famiglia.

Modifiche alla Legge 104/1992

È stabilito il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici della legge 104 (due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino in alternativa del prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni del bambino).

Passa infine da 60 a 30 giorni il termine dalla richiesta per poter fruire del congedo da parte del coniuge convivente di soggetto in condizione di disabilità grave (art. 3, L. 104/1992). Al coniuge sono equiparati la parte di un'eventuale unione civile e il convivente di fatto.

Maternità anticipata per le lavoratrici autonome

È esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche ai periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Smart working per genitori lavoratori

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile devono dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La priorità deve essere concessa anche alle richieste provenienti da lavoratori caregiver.

Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS spetta un'indennità per 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del figlio, ai quali potranno aggiungersi, in alternativa tra i genitori, tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 9 mesi (in precedenza erano 6 mesi).

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