Composizione negoziata della crisi, misure cautelari e protettive nella

Nella composizione negoziata, il tribunale può concedere e confermare le misure cautelari e protettive solo se l'imprenditore dimostra che sono finalizzate alla tutela del patrimonio o dell’impresa. Ad affermarlo è il Tribunale di Catania.

Composizione negoziata della crisi, misure cautelari e protettive nella

Al via la riforma del processo tributario. Ecco le principali novità del nuovo giudizio per le liti fiscali.

Il Giudice monocratico

Per le liti di minore importo, segnatamente solo quelle sino a 3.000 euro di maggiore imposta contestata, la controversia di primo grado sarà decisa da un Giudice monocratico.

Reclamo: spese di giudizio e (potenziale) responsabilità del funzionario

In materia di reclamo è confermata la linea di penalizzare chi non abbia aderito alla proposta conciliativa ma con una rilevante, almeno in teoria, novità.

Infatti, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse nel precedente procedimento, comporterà la condanna al pagamento delle spese di giudizio: questa condanna, però, potrà rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che avrà immotivamente rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta di mediazione.

Previsione, quest'ultima, che oltre a caratterizzarsi per un drafting perfettibile ritengo sarà scarsamente applicabile.

Spese maggiorate su conciliazioni rifiutate

Le spese continuano ad essere maggiorate, ma questa volta con un surplus del 50%, nei casi in cui nonostante una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta di conciliazione la stessa non sia stata accettata “senza giustificato motivo” e a condizione che il riconoscimento delle pretese della parte che ha opposto il rifiuto sia inferiore alla proposta ricevuta.

Il che presuppone da parte del Magistrato una valutazione dell'ingiustificato motivo scevra da quella che lo ha indotto a ritenere soccombente la parte che ha rifiutato l'accordo (in tutto o in parte).

La sospensione dell'atto impugnato

Modifiche anche per la sospensione degli atti impugnati, a cominciare dalla previsione che la trattazione della istanza dovrà avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione, con comunicazione che potrà essere data alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

La conciliazione proposta dal Magistrato tributario

Potrà essere anche la Corte di giustizia tributaria a proporre, per le sole controversie soggette a reclamo – e dunque liti sino a 50.000 euro di valore – una proposta conciliativa alle parti.

L'avvento della “prova testimoniale”

Timidamente fa capolino nel giudizio tributario la prova testimoniale, che potrà essere ammessa anche d'imperio da parte della Corte di giustizia tributaria e senza che si renda necessario l'accordo delle parti.

Le udienze in modalità “audiovisiva”

La partecipazione in udienza da svolgersi in collegamento audiovisivo, equiparato a tutti gli effetti alla pubblica udienza, deve assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la corretta audizione di quanto riferito in dibattimento.

Detta modalità può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo ovvero in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

La modalità in esame potrà riguardare le controversie se la richiesta sarà formulata da tutte le parti costituite nel processo: diversamente, si applicheranno le previsioni vigenti in materia di pubblica udienza.

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