Come si svolge l'attività ispettiva nelle imprese sociali
I controlli regolati dal presente decreto producono effetti solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il ministero del Lavoro, con decreto, definisce:
- le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali;
- il contributo per l'attività ispettiva da porre a carico delle medesime imprese;
- l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva;
- le forme di vigilanza su tali enti da parte del ministero del Lavoro.
Chi è soggetto ai controlli?
I controlli regolati dal presente decreto producono effetti solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I controlli sulle imprese sociali si differenziano:
- dall'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- dai controlli di competenza di altre amministrazioni.
Sono assoggettati ai controlli gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali.
Con quale frequenza avvengono i controlli?
I controlli hanno luogo almeno una volta all'anno.
Il ministero del Lavoro demanda all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le funzioni ispettive sulle imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa, negli ambiti territoriali in cui siano presenti uffici dell'Ispettorato.
Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall'anno successivo.
Controlli ordinari
Il controllo ordinario è finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, anche attraverso la verifica:
- della gestione amministrativo-contabile;
- dell'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali;
- dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale o del sussistere delle condizioni;
- del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell'assenza dello scopo di lucro;
- dell'osservanza di quanto previsto dagli artt. 4, 7, 9 e 10 D.Lgs. 112/2007;
- del rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa.
Controllo straordinario
Per le ispezioni straordinarie le funzioni ispettive sono sempre demandate all'Ispettorato.
Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare, a verificare:
- l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale;
- la sussistenza dei requisiti della stessa;
- il regolare funzionamento dell'ente;
- il regolare svolgimento delle attività;
- la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle relative attività e passività.