Come si calcola il contributo a fondo perduto perequativo?

Stabilisce le modalità di determinazione. Il contributo spetta se il peggioramento del risultato economico 2020, rispetto al 2019, è pari ad almeno il 30%.

Come si calcola il contributo a fondo perduto perequativo?

Per ottenere il contributo a fondo perduto perequativo il peggioramento del risultato economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 deve essere almeno pari al 30%.

Ai fini del calcolo dell’importo del contributo spettante, occorre diminuire la differenza tra il risultato economico dell'esercizio 2020 e quello del 2019 dell'importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, ad esempio, del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e dai Decreti Sostegni e Sostegni bis. Pertanto, il contributo perequativo non spetta se l'ammontare degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico tra il 2020 ed il 2019.

Alla differenza “netta” calcolata secondo le regole indicate vanno applicate le seguenti percentuali:

- 30% per le imprese e professionisti con ricavi o compensi indicati nella dichiarazione 2019 fino a € 100.000;

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 100.000 e € 400.000;

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 400.000 e € 1 milione;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 1 e € 5 milioni;

- 5% per i soggetti con ricavi o compensi tra € 5 e € 10 milioni.

Per poter accedere al contributo, occorre avere presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione per l'anno 2020. Il contributo non spetta qualora non sia stata presentata la dichiarazione relativa al 2019.

Di eventuali dichiarazioni integrative o correttive, sia riferite all'anno 2020 sia riferite all'anno 2019, non si tiene conto qualora dai dati “integrati” deriva un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato sui dati originari. Regola che, letta “a contrario”, sembra quindi ammettere che assumono rilevanza ai fini del contributo le dichiarazioni integrative/correttive che modificano i dati in favore del Fisco, determinando un importo del contributo inferiore a quello risultante dai dati originariamente dichiarati.

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