Come individuare l’amministratore di fatto?
È ritenuto sufficiente, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, l'accertamento dell'avvenuto inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa.

Ai fini della corretta individuazione della figura dell'amministratore di fatto, non è sufficiente il compimento episodico e frammentario di singoli atti gestori ma è necessario che le funzioni gestorie effettivamente svolte dall'estraneo si traducano in un'attività, vale a dire nel compimento stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore.
Ai fini della prova dell'esistenza di tale attività gestoria è ritenuto sufficiente, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società stessa, l'accertamento dell'avvenuto inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società purché le funzioni svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale.
Tutti gli amministratori di società, incluso chi abbia partecipato in via di mero fatto alla gestione amministrativa e contabile della stessa, sono solidalmente responsabili e che ciò consente all'attore (nella fattispecie il curatore fallimentare) di agire in giudizio nei confronti di ciascuno dei responsabili per l'intero danno arrecato alla società ed ai suoi creditori.
Il diverso apporto causale di quanti abbiano concorso al danno assume, infatti, rilievo giuridico solo nei soli rapporti interni tra coobbligati, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso, e non anche nei rapporti esterni che legano gli autori dell'illecito al danneggiato (società, creditori sociali), giusto il principio generale di solidarietà tra coobbligati, sancito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, ma applicabile, altresì, in tema di responsabilità contrattuale, che esclude, quindi, la legittimità di una commisurazione percentuale della responsabilità di ciascuno dei concorrenti all'entità del loro contributo nella causazione dell'evento dannoso.