Cessione dei crediti d’imposta da DTA: chiarimenti operativi
La Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di cessione dei crediti derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), con particolare attenzione alle procedure formali e alle implicazioni fiscali.

La Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 chiarisce le modalità di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA. I crediti possono essere ceduti a terzi tramite atto notarile o scrittura privata autenticata, notificata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, oppure ceduti all’interno del gruppo con modalità semplificate. La comunicazione della cessione non può avvenire tramite piattaforma telematica, e l’Agenzia si riserva il diritto di verifica. Il cessionario può solo utilizzare il credito in compensazione, non rivenderlo. Il corrispettivo di cessione può essere inferiore al valore nominale del credito.