Bonus edilizi, come rimediare a errori e ritardi della comunicazione?
Ecco come correggere gli errori relativi all'indicazione dei dati nella comunicazione. È possibile utilizzare la remissione in bonis per inviare entro il 30 novembre 2022 la comunicazione dell'opzione, il cui termine è scaduto il 29 aprile.

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi edilizi (ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante.
Premesso ciò, il Fisco ha fornito alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.
Errore nella compilazione del modello inviato.
In tal caso, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Trattasi di errori che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale. Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione: nel frontespizio; recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica ecc…
Errori formali o omissioni relativi ai dati della Comunicazione
In tal caso, nonostante i citati errori, se nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti, l'opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Il tal caso il cedente (beneficiario, l'amministratore di condominio o l'intermediario) dovrà segnalare all'Agenzia delle entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti.
Oltre a ciò, nell'ambito degli errori formali, il Fisco considera tali quelli riguardanti:
- il SAL;
- l’importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante.
Errore sostanziale o omissioni relativi a dati della Comunicazione
Trattasi di errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (ad esempio, è un errore sostanziale l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente). Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l'annullamento, su richiesta delle parti, dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
La rimessione in bonis
In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente, la cd. “remissione in bonis” che è ammessa purché:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Se tali presupposti sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione(per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).
In conclusione:
- chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre;
- chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni.