Bilanci ETS: risolti i dubbi su redazione e deposito
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto ad alcuni quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto a vari quesiti di carattere generale relativi alla redazione e al deposito dei bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli recentemente iscritti al RUNTS. Le varie risposte hanno chiarito, tra il resto, come devono comportarsi gli enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 e gli enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.
Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 e deposito bilanci 2021
La prima domanda riguarda la sussistenza dell'obbligo, per gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al RUNTS in corso d'anno, di depositare al RUNTS medesimo, dopo l'iscrizione, il bilancio dell'anno precedente (2021) se approvato successivamente alla presentazione dell'istanza, qualora in tale sede siano stati allegati quali ultimi due bilanci approvati, quelli delle annualità 2019 e 2020.
In proposito, il Ministero del Lavoro ha già risposto al quesito con riferimento agli enti considerati ETS in via transitoria (ODV, APS, Onlus) e come tali già tenuti al rispetto delle nuove regole sin dal bilancio 2021, da depositare al RUNTS nei 90 giorni successivi all'iscrizione. Con riferimento invece agli enti che solo successivamente e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l'iscrizione al RUNTS risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del Codice del Terzo Settore (CTS), ipotizzare un obbligo di deposito con conseguente pubblicazione dell'atto, conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa. Resta evidentemente ammissibile un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall'ente.
L'insussistenza dell'obbligo di deposito tuttavia, non esclude che l'ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata, al fine di verificare il maturarsi dei presupposti generativi di taluni obblighi e il relativo adempimento da parte dell'ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del CTS.
Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro
Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nel caso di enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS o ne disponevano già, in apposito quesito viene rappresentato che tale modalità potrebbe comportare in capo agli organi responsabili (organo di amministrazione, organo di controllo ove presente) difficoltà peculiari in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale, nell'effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo.
In proposito si osserva che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, è una facoltà di cui gli amministratori possono avvalersi o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo. Lo stesso dicasi per l'organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro (si pensi ad esempio alle fondazioni, per le quali l'organo di controllo è sempre obbligatorio). Spetta quindi agli amministratori dell'ente con personalità giuridica ed eventualmente all'organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell'iscrizione, risulterà dall'atto notarile) l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio: all'esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.