Beneficio contributivo per il rientro dalla maternità
Con la Circolare n. 102 l'INPS fornisce le istruzioni operative sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, come modalità sperimentale per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L'agevolazione lascia ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed è riconosciuta esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato per i rapporti sia instaurati che instaurandi.
Soggetti beneficiari
I beneficiari della misura in commento da parte dell'Inps sono tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, sia tempo determinato che indeterminato, anche in regime di part-time, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Vengono ricompresi anche i rapporti di apprendistato, intermittenti, i rapporti di lavoro domestico e le lavoratrici assunte a scopo di somministrazione.
Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità
Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, stante il carattere sperimentale della misura, dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Misura dell'esonero e condizioni
L'esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice con una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità, a condizione, come detto, che il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
La misura non assume quindi la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione e non è neppure soggetto al possesso della regolarità contributiva (DURC).
Trovando poi applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza, non è pertanto soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.