Assunzione di stagionali, l'esonero contributivo

L'INPS fornisce le prime istruzioni per accedere all'esonero totale della contribuzione previsto per i datori di lavoro che assumono stagionali o trasformano rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato.

Assunzione di stagionali, l'esonero contributivo

Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, i datori di lavoro privati hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi. In caso di conversione dei contratti a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi, decorrenti dalla conversione.

L'INPS interviene fornendo le prime istruzioni operative per accedere all'esonero specificandone misura, condizioni di spettanza e compatibilità e ricordando come l'incentivo sia richiedibile solo fino al 30 giugno 2022.

Misura dell'esonero

L'esonero è concesso per un massimo di € 8.060 annui, (riproporzionata su base mensile: € 8.060/12 = € 671,66), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e per la durata del rapporto a termine o stagionale. Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. In caso di rapporto di lavoro part-time al 50%, l'ammontare massimo dell'esonero fruibile per ogni singola mensilità è pari a € 335,83 (€ 671,66/2).

L'esonero non spetta in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente.

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