Assegno ordinario e CIG in deroga “COVID-19”: richieste entro il 31 dicembre 2021

A chi spettano e come richiedere le 13 settimane aggiuntive previste dal Decreto Fiscale.

Assegno ordinario e CIG in deroga “COVID-19”: richieste entro il 31 dicembre 2021

Il Decreto Fiscale ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga che può essere richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Chi può accedere ai trattamenti?

I datori di lavoro che sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga. Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti:

- devono essere state interamente autorizzate le precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal c.d. Decreto Sostegni;

- deve essere già decorso il periodo precedentemente autorizzato.

 I trattamenti integrativi possono essere applicati ai lavoratori dipendenti alla data del 22 ottobre 2021.

 Come presentare le domanda?

Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 - DL 146/21”.

Nei casi in cui i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa, prima del 22 ottobre 2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, presentando una nuova domanda con la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21”, chiedendo contestualmente l'annullamento della prestazione ordinaria.

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