Anche premi e scatti di anzianità nell’indennità per licenziamento illegittimo
Secondo la Cassazione il risarcimento al dipenderne va commisurato alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato, e, dunque, deve considerare gli istituti retributivi premianti aventi carattere collettivo. Sono esclusi solo i compensi eventuali, occasionali o eccezionali.
È quanto affermato dai giudici di Cassazione (Cass. 1° marzo 2022 n. 6744), invertendo la rotta rispetto alla vecchia interpretazione secondo cui l'indennità in questione andava calcolata in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore prima della illegittima estromissione.
In virtù del nuovo orientamento, la Corte, nel decidere la causa, ha annullato la sentenza di secondo grado che respingeva la richiesta del lavoratore di vedersi riconosciuti anche gli incrementi retribuitivi, il premio aziendale e gli incentivi economici maturati dal giorno del licenziamento dichiarato nullo al giorno della reintegra.