Amministratore e lavoratore dipendente della stessa società: è possibile?

Per giudici non c’è incompatibilità se vengono svolte mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e si è assoggettati ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare.

Amministratore e lavoratore dipendente della stessa società: è possibile?

La qualità di amministratore o di socio di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa solo quando sia accertato in concreto:

- lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita; e

- l'assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare.

È quanto affermato dalla Cassazione in una causa relativa alla deducibilità da parte della società dei costi per la retribuzione del dipendente-amministratore (Cass. sentenza 23 novembre 2021 n. 36362).

Ciò significa che la qualità di socio, anche "maggioritario", di una società di capitali, non è di per sé di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, se sussiste il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l'organo societario preposto all'amministrazione. Vincolo che, in generale, è da escludere unicamente nelle ipotesi di socio "amministratore unico", o di socio "unico azionista" o di "socio sovrano".

La qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali è assolutamente incompatibile nei casi:

- del presidente del consiglio di amministrazione munito della rappresentanza generale della società;

- di un socio ed amministratore, componente del consiglio di amministrazione della società che gode di autonomia decisionale e, nello svolgimento delle sue mansioni, non risponde del suo operato ad alcuno superiore gerarchico.

Per dedurre il relativo costo dal reddito di impresa, la compatibilità della contemporanea qualità di socio amministratore con quella di lavoratore dipendente della stessa società deve essere verificata non soltanto in via formale, facendo riferimento allo statuto e alle delibere societarie, ma anche accertando in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

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