Amministratore e dipendente della stessa società: quando è possibile?

La possibilità per un lavoratore di ricoprire sia il ruolo di amministratore sia di dipendente della medesima società rappresenta un tema critico, in quanto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato può rendere invalida la contribuzione previdenziale nonché esporre a sanzioni INPS.

Amministratore e dipendente della stessa società: quando è possibile?

La possibilità di instaurare un rapporto di lavoro tra una società e un dipendente, che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore della medesima società, rappresenta un tema molto dibattuto e oggetto di diversi interventi giurisprudenziali, con rilevanti conseguenze sul piano contributivo.

Requisito della subordinazione

In un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore è soggetto alla direzione e dipende dalle istruzioni impartite dal datore di lavoro. La normativa civilistica definisce prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

La richiamata regola presenta margini per ritenere valido il contemporaneo svolgimento di un rapporto di lavoro dipendente con il ruolo di amministratore della stessa società, in presenza di talune condizioni.

Teoria contrattualistica e organica

L'analisi del rapporto che intercorre tra società e i componenti dell'organo amministrativo ha condotto alla elaborazione di due teorie: la teoria contrattualistica e la teoria organica.

La teoria contrattualistica considera il rapporto tra la società e le persone che formano il consiglio di amministrazione una relazione distinta. Gli amministratori e la società rappresenterebbero separati e autonomi centri di interessi che vengono a legarsi in base a un rapporto contrattuale.

La teoria organica, invece, non ritiene esistere nel rapporto società e amministratori alcuna dualità, considerando l'amministratore immedesimato organicamente nella società che rappresenta. In tal caso verrebbe meno la possibilità per l'amministratore di essere contemporaneamente dipendente della società, in quanto mancherebbe la subordinazione.

La teoria prevalente, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è quella contrattualistica, pertanto prevale l'opinione che considera legittimo il cumulo.

Condizioni determinanti la subordinazione

La legittimità del doppio ruolo di amministratore e dipendente può essere confermata in presenza delle seguenti condizioni:

  • l'affidamento del potere deliberativo, per la formazione della volontà della società, all'organo collegiale di amministrazione nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione di una volontà imprenditoriale “esterna”;
  • la sussistenza di un effettivo vincolo di subordinazione, anche nella forma attenuata del lavoro dirigenziale, con sottoposizione del dipendente (nonostante la sua carica) all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivoorganizzativodisciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale cui appartiene;
  • l'effettiva differenziazione delle mansioni svolte in qualità di dipendente dall'attività svolta in virtù del mandato gestorio.

Le richiamate condizioni, per esempio, portano ad escludere la possibilità per un amministratore unico, oppure al presidente del consiglio di amministrazione, di essere anche dipendente della società.

Riqualificazione e aspetti contributivi

La corretta qualificazione del rapporto di lavoro ha rilevanti implicazioni previdenziali. Il rapporto di lavoro dipendente è assoggettato alla contribuzione INPS ordinaria, mentre il compenso dell'amministratore richiede il versamento alla gestione separata INPS. Le due gestioni hanno diverse aliquote contributive, nonché montanti previdenziali distinti.

Le controversie sorte in tema di riqualificazione del rapporto nascono proprio da contestazioni INPS, in cui viene disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente e richiesto il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata.

In caso di errata contribuzione ad una cassa di previdenza rispetto a quella che sarebbe stata competente, i contributi versanti non vengono annullati, ma trasferiti alla cassa di competenza effettiva.

 

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