Aiuti PNRR: ok al cumulo ma nel limite del costo sostenuto

Le imprese hanno diritto a cumulare gli aiuti messi a disposizione dall'Unione Europea, salvo che questi non vadano a coprire il costo totale dell'investimento

Aiuti PNRR: ok al cumulo ma nel limite del costo sostenuto

È possibile il cumulo degli aiuti in relazione ad un unico investimento a patto che le agevolazioni cumulate non superino il 100% del costo sostenuto e il concetto vale anche per i crediti d'imposta Transizione 4.0. Nella sostanza, le imprese hanno diritto a cumulare gli aiuti messi a disposizione dall'Unione Europea, salvo che questi non vadano a coprire il costo totale dell'investimento.

A precisarlo è stato il Dipartimento della Ragioneria dello Stato (Circ. MEF 31 dicembre 2021 n. 33), evidenziando la differenza tra cumulo degli aiuti e doppio finanziamento: due concetti distinti, sia nella normativa comunitaria che in quella nazionale. Mentre, infatti, il secondo prevede che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Il cumulo è consentito nell'ambito dei PNRR che permette di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Ad esempio, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

In conclusione, le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

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