Abuso di direzione e coordinamento e responsabilità degli amministratori

Condanna sia all'amministratore formalmente nominato sia quelli di fatto di una società fallita al risarcimento dei danni provocati alla società .

Abuso di direzione e coordinamento e responsabilità degli amministratori

Condannati sia l'amministratore formalmente nominato sia quelli di fatto di una società fallita al risarcimento dei danni provocati alla società e ai creditori sociali con l'indebita prosecuzione dell'attività di impresa e il ritardo con cui veniva accertato lo stato di insolvenza della società.

 

I giudici hanno anche esaminato e negato la contemporanea responsabilità da abuso di direzione e coordinamento esercitata, secondo l'attore, dalla società di fatto partecipata ed amministrata dagli stessi soggetti individuati come amministratori di fatto della società danneggiata.

 

Secondo i giudici, infatti, con l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento la controllante condiziona l'operato dell'amministratore della società controllata senza compiere atti gestori mentre gli amministratori di fatto pongono direttamente in essere gli atti di gestione e sarebbe contraddittorio ricoprire al contempo la posizione di amministratore di fatto e svolgere attraverso una società la direzione ed il coordinamento.

 

In tema di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento la Cassazione, anche recentemente, ha invece affermato che è possibile la contestuale formale esistenza di un gruppo e l'amministrazione di fatto di una o più società appartenenti allo stesso gruppo (trattandosi, quanto alla prima fattispecie, di una situazione di diritto e, quanto alla seconda, di una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita) e che tale circostanza non esclude la responsabilità degli amministratori delle società controllate per inadempimento dei loro doveri ma, al contrario, può giustificare l'affermazione della concorrente responsabilità dell'organo amministrativo della holding ove abbia di fatto esercitato anche poteri di amministratore delle società controllate, disattendendo l'autonomia delle stesse e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini.

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