Se rimborso già erogato, non può scegliere altra forma di garanzia
La Cassazione: una volta erogato il rimborso IVA non può scegliere una forma di garanzia alternativa

Una società, a seguito di fusione con la propria controllante, non può sostituire retroattivamente la garanzia già prestata per ottenere rimborsi IVA superiori a 30mila euro. Lo ha chiarito con la risposta n. 83/2025 l’Agenzia delle Entrate. Il Fisco chiarisce che, in particolare, non è possibile sostituire l’“assunzione diretta dell’obbligo di pagamento” della controllante con una dichiarazione integrativa che attesti il possesso dei requisiti di “contribuente virtuoso”. La possibilità di modificare il tipo di garanzia è ammessa solo fino alla conclusione della fase istruttoria e alla validazione del rimborso da parte dell’ufficio competente. Essendo i rimborsi già stati liquidati, l’unica forma di garanzia ora accettabile è quella prestata mediante fideiussione bancaria, assicurativa o cauzione in titoli di Stato.