Il punto sul bonus sanificazione e DPI

Entro il 12 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha il compito di emanare un provvedimento che determini la percentuale dei crediti effettivamente fruibili.

Il punto sul bonus sanificazione e DPI

Entro il 4 novembre 2021, impreseenti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, dovevano comunicare all'AE l'ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata dell'AE o i canali telematici dell'AE.

L'AE, ricevuta la comunicazione, determina con provvedimento da emanare entro il prossimo 12 novembre la percentuale dei crediti effettivamente fruibili.

Il credito d'imposta in questione è pari al 30% delle seguenti spese sostenute (l'ammontare massimo del credito è di € 60.000) nei suddetti mesi per:

1) la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, uffici, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) e degli strumenti utilizzati in tali attività;

2) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai beneficiari del credito;

3) l'acquisto di:

- dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- prodotti detergenti e disinfettanti;

- dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometritermoscannertappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;

- dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Sono escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Il credito d'imposta è utilizzabile alternativamente:

- nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento della spesa;

- in compensazione col Mod. F24.

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