L'aliquota Iva agevolata non si applica alle case di lusso cedute prima del 13 dicembre 2014

Secondo la Cassazione, per le compravendite anteriori alla riforma del 2014 resta valido il criterio del Dm 2 agosto 1969 e non quello catastale.

L'aliquota Iva agevolata non si applica alle case di lusso cedute prima del 13 dicembre 2014

Con l’ordinanza n. 7000 del 16 marzo 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che per le cessioni di abitazioni anteriori al 13 dicembre 2014 non si può applicare l’aliquota Iva agevolata del 4% prevista per la “prima casa”, qualora l’immobile sia qualificabile come “di lusso” secondo i criteri del Dm 2 agosto 1969. In questi casi, l’imposta è dovuta nella misura ordinaria del 20%, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile.

La Corte ha chiarito che il criterio catastale introdotto con l’articolo 33 del Dlgs n. 175/2014, che limita il beneficio “prima casa” ai soli immobili non appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica solo alle operazioni effettuate dopo il 13 dicembre 2014. Per quelle precedenti, resta valido il criterio oggettivo legato alla superficie e ad altri requisiti individuati nel Dm 1969.

Nel caso in esame, due contribuenti avevano acquistato un’abitazione il 24 ottobre 2014 invocando l’agevolazione Iva. Tuttavia, l’ufficio ha correttamente contestato l’applicazione dell’aliquota ridotta, trattandosi di un immobile di lusso. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, sancendo che non è possibile estendere retroattivamente il criterio catastale previsto per l’imposta di registro anche ai fini Iva.

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